Statuto


 

ATTO COSTITUTIVO DELL’ ASSOCIAZIONE

  

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“COMUNITA’ ELLENICA DI TARANTO MARIA CALLAS”

 

ART.1) COSTITUZIONE E SEDE

E’ costituita l’Associazione tra greci e tutti coloro che hanno origine ellenica della Provincia di Taranto denominata “Comunita’ Ellenica di Taranto Maria Callas “ con sede in Taranto con durata illimitata.

L’Associazione è apolitica, apartitica e non prosegue fini di lucro ed è regolata dall’Art.36 e segg. del C.C.

ART.2) FINI DELLA COMUNITA’

La “Comunita’ Ellenica di Taranto Maria Callas” ha come scopo di:

  • promuovere la solidarietà’ tra i suoi membri;
  • favorire la conservazione della loro identità’ nazionale;
  • favorire il loro insediamento nella società’ ospitante;
  • promuovere l’arte e la cultura ellenica;
  • tutelare i diritti civili;

Per questo la Comunita’ intende promuovere iniziative protese a:

  • conservare e diffondere fra i suoi membri la cultura e l’arte ellenica e difendere l’uso della lingua greca;
  • creare le condizioni perché i propri associati possano conservare, manifestare liberamente le loro convinzioni religiose e soddisfare le loro esigenze di culto;
  • lo sviluppo ed il consolidamento dei legami con la nazione greca;
  • lo sviluppo ed il consolidamento dei legami con i paesi della Grecia salentina;
  • attivare e rinvigorire ed ampliare gli antichissimi legami tra il popolo greco ed il popolo italiano e fra la loro coltura;
  • attivare e rinvigorire ed ampliare i legami tra il popolo greco,il popolo italiano e gli altri stati membri del’ Unione Europea ;
  • favorire i contatti promuovendo una migliore conoscenza reciproca tra la Comunita’ italiana e greca;
  • assistere gli studenti greci ,durante la loro permanenza in Italia legata alla frequenza di corsi presso l’Università’ o Istituti Specializzati italiani;
  • collegarsi o unirsi, ove e quando un più’ efficace perseguimento dei fini statutari lo richieda, ad altre Associazioni similari e comunita’ greche all’interno ed all’esterno al fine dI facilitare il raggiungimento dei suoi scopi.

Le azioni e le iniziative della Comunita’ si rivolgono a favore di tutti i Membri della Comunita’ di tutti i greci e di tutti coloro che sono di origine ellenica residenti e dimoranti nella provincia di Taranto, nonché’ dei filoellenici che risultino iscritti alla Comunita’.

ART.3) DURATA

La Comunita’ è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta, su parere unanime del Consiglio Direttivo, con deliberazione dell’Assemblea dei Membri e con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi ) dei votanti.

ART.4) MEMBRI, DIRITTI E DOVERI

Possono essere membri della Comunita’ Ellenica di Taranto:

  • i greci della Provincia di Taranto nonché i loro coniugi;
  • i figli di tutti i Greci residenti nella Provincia di Taranto;
  • tutti coloro che sono di origine greca residenti nella Provincia di Taranto.

In casi particolari, il Consiglio Direttivo potrà’ decidere l’ammissione di soci privi dei requisiti richiesti, che non potranno accedere alle cariche di Presidente o Vice presidente.

Possono altresì essere membri sostenitori tutti coloro che, sebbene non siano di origine greca, siano filoellenici e che mostrino interesse per la cultura greca desiderando partecipare alle iniziative ed alle attività programmate dalla Comunità .

I membri sostenitori filoellenici non hanno diritto al voto ma,al momento dell’iscrizione, si impegnano ad osservare il regolamento, lo statuto e tutte le deliberazioni adottate dalla Comunità.

ART.5) AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammesso a membro della Comunità l’aspirante dovrà essere presentato da un socio fondatore o da altro membro associato e dovrà:

  1. a) presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo;
  2. b) essere di spiccata moralità;
  3. c) avere i requisiti del’ Art.4;
  4. d) accettare il presente statuto

Il Consiglio direttivo deciderà insindacabilmente sulla domanda.

Tutti i membri della Comunità che hanno compiuto il diciottesimo anno di età hanno il diritto di eleggere ed di essere eletti, a condizione che siano regolarmente iscritti nella comunità ed in regola con il pagamento dei contributi sociali.

Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell’Associazione e dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione, secondo i criteri dettati dal regolamento interno. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie ed ha un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi. L’eleggibilità agli organi amministrativi dell’Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell’assemblea dei soci. Sarà data pubblicazione alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti.  E’ esclusa la partecipazione temporanea all’Associazione. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie.

ART.6) QUOTA ASSOCIATIVA

I costituiti stabiliscono che la quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell’Associazione durante il primo esercizio sara’ stabilito dal Consiglio Direttivo alla prima riunione di insediamento.Tale quota sarà stabilita anno dopo anno a seconda dell’esigenze dell’associazione. Le quote associative non sono né trasmissibili, né rivalutabili.

L’assemblea, sempre su proposta del Consiglio Direttivo, può inoltre deliberare la richiesta di contributi straordinari.

Ogni membro ha il dovere di:

  • Rispettare tutti gli articoli del presente Statuto, eventuali regolamenti e le delibere degli Organi Direttivi;
  • Operare concretamente,nei limiti delle propie possibilità, per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART.7) SOCI La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell’adesione, per morosità, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell’Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l’onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell’attività sociale. È espressamente esclusa possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell’Associazione. I soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati. I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza.

ART.8) ORGANI DELLA COMUNITA’

L’ente è costituito dai seguenti organi:

  • l’Assemblea generale;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente dell’Associazione;
  • Il Collegio dei Sindaci;
  • Il Collegio dei Probiviri.

ART.9) ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

L’assemblea è generale ed è composta da tutti i membri, può essere convocata sia in via ordinaria che straordinaria. La convocazione dell’Assemblea ordinaria viene fatta dal Presidente su mandato del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea  Generale ordinaria è convocata una volta all’anno entro il mese di Aprile per:

  • L’approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario;
  • L’approvazione del Programma di Attività;
  • Eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
  • Deliberare su quant’altro previsto dall’ordine del giorno;
  • Proporre eventuali modifiche statuarie;

La convocazione è fatta almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza tramite comunicazione postale ovvero a mezzo posta elettronica indirizzata ai singoli Membri ed ai componenti ove esiste del Collegio dei Sindaci e con avviso affisso nella sede della Comunità. La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, il giorno e l’ora della riunione in prima ed in seconda convocazione e l’ordine del giorno .La riunione in seconda convocazione non può avere luogo prima di un ora dalla prima. Ogni membro ha diritto al voto ed è delegabile per un solo membro.

L’assemblea generale straordinaria può essere convocata tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente ha comunque il dovere di convocare l’assemblea Straordinaria su richiesta scritta di 2/3 (due terzi ) del Consiglio Direttivo oppure di 1/3 (un terzo) dei Membri della Comunità avente diritto di voto. Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria le modifiche dello Statuto, lo scioglimento della Comunità e la nomina dei liquidatori. La sua convocazione segue le stesse regole dell’Assemblea generale.

I verbali relativi alle deliberazioni assembleari, i rendiconti economico finanziari e i bilanci preventivi vengono lasciati per i trenta giorni successivi alla loro approvazione nella sede legale, a disposizione dei soci che ne vogliano prendere visione.

ART.10) VALIDITA’ ASSEMBLEA

L’Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei Membri aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero di Membri aventi diritto di voto. Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statuarie è richiesta la presenza della maggioranza dei Membri aventi diritto di voto e le delibere assunte a maggioranza 2/3 (due terzi) dei Membri presenti.

Il sistema di votazione è quello del voto palese salvo questioni personali inerenti all’attività della Comunità.

Si applica comunque lo scrutinio segreto per il rinnovo del Consiglio Direttivo secondo le indicazioni del successivo Art.12 del presente Statuto.

Dalle riunioni viene redatto, su apposito libro il relativo verbale firmato del Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

All’apertura dei lavori l’assemblea è presieduta dal Presidente della Comunità ed in caso di assenza dal Vice-Presidente ed in assenza dal Consigliere più’ anziano di età tra i presenti. Il Presidente della Comunità o chi ne fa le veci constata la validità dell’Assemblea e la invita a nominarsi il proprio Presidente ed un Segretario per la tenuta dei verbali.

ART.11) COMPITI ASSEMBLEA GENERALE

Spetta all’Assemblea Generale:

  • indire le elezioni per la nomina del Consiglio Direttivo;
  • nominare i membri del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri;
  • approvare le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci nonché il rendiconto economico e finanziario;
  • deliberare l’ammissione dei Membri Onorari;
  • deliberare l’iscrizione nell’Albo d’onore della Comunità;
  • deliberare l’iscrizione nell’Albo dei Soci benemeriti;
  • deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno secondo le norme del presente Statuto;
  • definire il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
  • deliberare sullo stare in giudizio;

ART.12) ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

L’assemblea generale che ha per ordine del giorno il rinnovo del Consiglio Direttivo nell’accettare le Sue dimissioni per esaurimento della durata della carica o per altri motivi, fissa la data e la durata delle operazioni elettorali non superiori ad una giornata nominando i presidenti di seggio, nell’eventualità di più seggi, ed i relativi tre scrutatori.Nel Caso di seggio unico presiede il seggio il Presidente dell’Assemblea. Ai presidenti di seggio ed agli scrutatori viene assegnato il compito di preparare in seduta stante la lista dei candidati da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Con l’approvazione della lista dei candidati si dichiarano aperte le operazioni elettorali. In ogni paese della Provincia di TARANTO con più di 40 membri residenti aventi il diritto di voto, l’Assemblea può’ decidere l’apertura di un seggio elettorale indicandone la sede. Le operazioni elettorali avranno comunque luogo nella stessa data,ora e durata per tutti i seggi.

Ogni membro della Comunità avente diritto a partecipare alle elezioni del Consiglio Direttivo può esprimere fino a 2 (due) voti di preferenza. I presidenti dei seggi vengono scelti tra i membri del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri, nel caso non siano sufficienti fra i membri della Comunità. Presidenti e Scrutatori riuniti adottano il regolamento elettorale.

Il Presidente di ogni Seggio coordina e sovrintende il lavoro degli scrutatori ed è responsabile della corretta applicazione del Regolamento Elettorale. Alla fine delle votazioni le urne vengono sigillate e portate alla Sede della Comunità dove in presenza di tutti i presidenti e scrutatori dei seggi vengono aperte ed eseguite le operazioni di scrutinio. Presiede le operazioni il Presidente dell’Assemblea che ha indetto le elezioni. A scrutini terminati  e firmati i relativi verbali da tutti, il Presidente dell’Assemblea annuncia i risultati e dichiara concluse le operazioni elettorali.

ART.13) COMPITI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 (cinque) a 7 (sette) componenti eletti durante le elezioni indette dall’Assemblea Generale e scelti tra i membri della Associazione. Il consiglio direttivo rimane in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Entro una settimana dalla sua elezione il Consiglio Direttivo si riunisce ed elegge il Presidente ed il Vice-Presidente, nonché il comitato esecutivo. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio  Direttivo con voto consultivo i componenti del collegio sindacale .

Spetta al Consiglio Direttivo;

  • eleggere nel suo seno il Presidente della Comunità ed il Vice-Presidente;
  • provvedere all’attuazione delle delibere dell’Assemblea;
  • deliberare sull’istituzione e sul funzionamento dagli Uffici della Comunità;
  • deliberare sull’assunzione e licenziamento di eventuale personale determinandone qualifica e trattamento;
  • predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • proporre all’Assemblea l’ammontare dei contributi annui di cui all’art 6;
  • amministrare il patrimonio della Comunità;
  • deliberare sullo stare in giudizio;
  • eleggere il Comitato Esecutivo;
  • proporre all’ Assemblea le ammissioni a membri onorario e le iscrizioni negli albi della Comunità;
  • nominare le commissioni di Lavoro per l’approfondimento di problemi specifici.

ART.14) IL PRESIDENTE

Il Presidente della Comunità dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Comunità di fronte ai Membri, ai terzi ed in giudizio. In Sua assenza od impedimento lo sostituisce il Vice-Presidente o in assenza altro consigliere espressamente delegato. Spetta al Presidente dirigere i lavori del Consiglio e proporre al Consiglio direttivo il numero ed i nominativi dei Consiglieri che dovranno far parte del Comitato Esecutivo, salvo la possibilità di ampliamento dei candidati da parte del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente discute e delibera sulle eventuali modifiche statutarie da presentare per l’approvazione dell’Assemblea. Conferisce a riconoscimento di particolare benemerenze acquisite in anni di attività svolte a favore dell’Associazione, il titolo di Presidente Onorario al Presidente che, per qualsiasi tipo di impedimento non sia più’ in grado di svolgere le sue funzioni.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni quando quest’ultimo,per qualsiasi causa sia assente, ed in quelle mansioni nelle quali fosse espressamente delegato dallo stesso Presidente sostenuto dal Consiglio Direttivo.

ART.15) COMITATO ESECUTIVO

Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno i componenti del Comitato Esecutivo. Ogni membro del Consiglio Direttivo può auto candidarsi. Il loro numero non potrà essere inferiore a 3 (tre). Ogni membro del Comitato Esecutivo viene posto a capo di un settore di lavoro di cui si rende responsabile in seno al Consiglio Direttivo. Il  Consiglio Esecutivo deve prevedere le figure di Segretario e di Tesoriere.

Spetta al Comitato esecutivo attuare al piano operativo le decisioni e gli orientamenti dal Consiglio Direttivo ed in particolare:

  • curare gli affari correnti della Comunità ;
  • curare la preparazione del Rendiconto economico e finanziario da presentare al Consiglio Direttivo;
  • attuare sul piano esecutivo l’attività di amministrazione del patrimonio della Comunità;
  • predisporre il programma di attività da presentare al Consiglio per essere adottato e presentato all’Assemblea;
  • preparare la relazione annuale da presentare al Consiglio;
  • svolgere ogni compito che gli sarà affidato dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente, il quale lo convoca tutte le volte che lo ritiene opportuno, oppure su richiesta di un membro del comitato esecutivo e può essere regolato da un regolamento interno.

ART.16) IL SEGRETARIO

Il segretario esercita tutte le funzioni proprie di questa carica. In particolare:

  • tiene l’archivio della Comunità;
  • cura i rapporti con i membri;
  • redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo;

Le spese relative al buon funzionamento della segreteria sono a carico del fondo di esercizio della Comunità .

ART.17) IL TESORIERE

Al tesoriere è devoluta:

  • l’amministrazione e la contabilità dei fondi della Comunità secondole disposizioni di volta in volta fissate dal Presidente e dal Comitato Direttivo;
  • la compilazione del rendiconto economico e finanziario annuale da presentare all’esame del Consiglio e all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria.

ART.18)COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei sindaci puo essere composto da 3 (tre) membri effettivi oppure da uno solo scelto tra i membri della Comunità non facenti parte del Consiglio Direttivo. Durano in Carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione provvede ad eleggere nel suo seno il Presidente .

Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti che la legge italiana attribuisce a tal istituto:

  • controlla i dati del rendiconto economico e finazniario della Associazione;
  • verifica la regolarità degli atti amministrativi e contabili ;
  • vigila sull’andamento dell’Amministrazione compiendo periodici controlli;

Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta di voti, fermo restando il diritto di ciascun componente di far registrare nel verbale il proprio motivato dissenso. Esso si riunisce, convocato dal proprio Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di un sindaco. Sette giorni prima dell’Assemblea Ordinaria, al Collegio dei Sindaci vengono trasmessi anche a mezzo posta elettronica il Rendiconto Economico e Finanziario con tutti gli allegati, per la compilazione della relativa relazione. Il Presidente dei Sindaci può partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il presidente dei Sindaci è tenuto a controfirmare per approvazione il rendiconto economico del Tesoriere oppure a motivare all’Assemblea Ordinaria il suo dissenso. Il Collegio Sindacale può svolgere  funzioni anche del Collegio dei Probiviri in assenza di candidati.

ART.19) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Ogni possibile controversia tra i membri, la Comunità ed i suoi organi, per motivi attinenti l’attività sociale o i rapporti tra soci, è demandata al Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri puo essere composto da 3 (tre) membri effettivi oppure da uno solo e può essere composto dagli stessi membri che costituiscono il Collegio dei Sindaci, qualora non ci siano candidati. Il ricorso ai Probiviri, da parte dei membri della Comunità si effettua tramite comunicazione scritta e motivata, diretta al Presidente del Collegio. I Probiviri decidono senza formalità di procedura, trasmettendo le proprie decisioni al Consiglio per i provvedimenti consequenziali entro 30(trenta) giorni dalla ricevuta della comunicazione. E’ escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

ART.20) PATRIMONIO

Il Patrimonio della Comunità è costituito:

  • dalle quote annuali dei Membri;
  • dai beni mobili od immobili di qualsiasi natura che per qualsiasi titolo (acquisti,donazioni, elargizioni,ecc) vengono in proprietà della Comunità.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a mantenere aggiornato l’inventario dei beni costituenti il patrimonio della Comunità.

Il patrimonio è di esclusiva proprietà della Comunità. I membri individualmente non possono vantare su di esso alcun diritto.

Il fondo di esercizio è costituito:

  • dalle quote sociali annuali;
  • da eventuali contributi straordinari;
  • da eventuali contributi concessi da enti pubblici (ministeri, organismi,enti locali), italiani o greci o dell’Unione Europea o da privati;
  • da eventuali erogazioni,donazioni e lasciti di membri e di terzi;
  • dagli interessi sul patrimonio.

È fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART.21) ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale ha la durata di 1(un) anno e va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. All’Assemblea generale ordinaria di ogni anno viene sottoposto da Consiglio Direttivo il Rendiconto Economico e Finanziario al 31 Dicembre assieme alla sua relazione e quella del Collegio Sindacale. E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Eventuali eccedenze di bilancio dovranno essere riservate ad iniziative statuarie da attuarsi negli esercizi successivi.

Il Consiglio Direttivo dovrà inoltre sottoporre all’Assemblea ordinaria il bilancio preventivo ed il programma di attività per l’esercizio successivo.

ART.22) MEMBRI ONORARI

Personalità greche o di altra nazionalità particolarmente distinte nel campo della cultura, dell’arte, dell’economia, delle scienze ed allo sviluppo dell’Associazione possono essere ammessi all’Assemblea a membri onorari della Comunità su motivata proposta del Consiglio Direttivo ai sensi del’ Art 20 del presente statuto.

ART.23) ALBI DELLA COMUNITA’

Sono istituiti i seguenti Albi:

  • Albo dei Soci Benemeriti
  • Albo d’Onore;

All’Albo dei Soci Benemeriti possono essere iscritti su delibera assembleare e su proposta motivata del Consiglio Direttivo tutti i cittadini membri e non membri di qualunque nazionalità che si sono distinti con la loro iniziativa a favore della Comunità. All’Albo d’Onore possono essere iscritti su delibera assembleare e su proposta motivata del Consiglio Direttivo ,persone ed enti di qualunque nazionalità particolarmente distinti nell’espressione della loro solidarietà e sostegno a favore della Comunità.

ART.24) SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione avviene a maggioranza dei 3/4(trequarti) dell’Assemblea. L’Assemblea provvede anche alla nomina dei liquidatori. In caso di scioglimento i beni della Comunità saranno devoluti a fini di pubblica utilità ai sensi di legge, salvo successive modifiche alle attuali leggi vigenti. La delibera dello scioglimento deve prevedere i modi di copertura di eventuale passivo. I liquidatori debbono provvedere ai seguenti compiti:

  • realizzare le attività o pagare le passività;
  • eseguire la deliberazione dell’Assemblea in merito alla destinazione del eventuale residuo attivo;
  • compilare il rendiconto finale da sottoporre all’approvazione di una Assemblea straordinaria da loro stessi convocata con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni

I membri che per qualsiasi motivo cessano di far parte della Comunità non hanno diritto ad alcun rimborso. Tutte le cariche previste dal presente statuto sono ricoperte a titolo gratuito. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Comunità, a meno ché la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

ART.25) RECESSO, DECADENZA ED ESPULSIONE

La qualifica di membro si perde:

  • per dimissioni che debbono essere comunicate per iscritto entro il mese di Ottobre;
  • per mancato rispetto delle norme statutarie o ché con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento della Comunità accertate dal Collegio dei Probiviri;
  • per inadempienza al pagamento delle quote associative.

Il membro che per 3 (tre) volte consecutive non abbia versato il suo contributo viene automaticamente escluso dalla Comunità.

ART.26) Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto ne da eventuali regolamenti interni valgono le vigenti disposizioni in materia.